DEROGHE EURO 3 DIESEL
[La Giunta Regione ] DELIBERA
richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
1. di individuare le seguenti deroghe temporanee alle limitazioni relative alla
circolazione dei veicoli EURO 3 diesel:
a1) veicoli per il trasporto di persone appartenenti a soggetti con ISEE
inferiore a 14.000 €, qualora non possessori di altro veicolo non
soggetto a limitazioni;
a2) veicoli per il trasporto di persone di proprietà e condotti da
persone che abbiano compiuto il 70° anno di età, qualora non
possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni;
a3) autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale ai sensi delle
lettere f) e g) dell’art. 54 del Codice della Strada;
a4) veicoli i cui proprietari siano in attesa di consegna di un nuovo
veicolo non sottoposto alle limitazioni regionali alla circolazione vigenti
e in grado di esibire idonea documentazione che attesti l’avvenuto
acquisto da parte dell’intestatario del mezzo stesso;
a5) veicoli appartenenti alle associazioni o società sportive iscritte a
federazioni affiliate al CONI o altre federazioni riconosciute
ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con
dichiarazione del presidente indicante luogo e orario della
manifestazione sportiva nella quale l’iscritto è direttamente
impegnato e quelli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi
con dichiarazione del presidente della rispettiva federazione
indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale
l’iscritto è direttamente impegnato;
2. di stabilire che le deroghe temporanee di cui al punto 1 si applicano alla
stagione invernale 2018/2019, con temine di applicazione al 31 marzo 2019;
3. di sostituire al punto C) “Esclusione dalle limitazioni alla circolazione”
dell’Allegato 2 al documento di aggiornamento del PRIA 2018 di cui alla
d.G.R. n. 449/2018 la nota di spiegazione della dicitura “efficaci ** sistemi di
abbattimento delle polveri sottili” con la seguente “**per efficace sistema di
abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un
valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato
dalla normativa per la classe emissiva successiva rispetto alla limitazione
vigente introdotta, come riportato sulla carta di circolazione”;
4. di prevedere che le procedure di applicazione dei livelli di attivazione e
disattivazione delle misure temporanee tengano conto di eventuali
previsioni meteorologiche non univoche e convergenti, sulla base degli
scenari di qualità dell’aria previsti, provvedendo alla tempestiva
comunicazione dell’esito della valutazione con apposito comunicato
regionale;
5. di adeguare le procedure di “Rientro al livello verde” di nessuna allerta di
cui alla lettera A) dell’Allegato 2 alla d.G.R. n. 7095/2017, prevedendo che il
controllo dei dati rilevati dalle stazioni avvenga quotidianamente, a partire
dal 1° dicembre 2018;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi
allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web
istituzionale dell’ente www.regione.lombardia.it .
…”