DEROGHE EURO 3 DIESEL

DEROGHE EURO 3 DIESEL

MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA: NUOVE DISPOSIZIONI TEMPORANEE INERENTI LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI EURO 3 DIESEL E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI APPROVATE CON DGR 7095/2017



[La Giunta Regione ] DELIBERA

richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione;

 

1. di individuare le seguenti deroghe temporanee alle limitazioni relative alla

circolazione dei veicoli EURO 3 diesel:

 

a1) veicoli per il trasporto di persone appartenenti a soggetti con ISEE

inferiore a 14.000 €, qualora non possessori di altro veicolo non

soggetto a limitazioni;

 

a2) veicoli per il trasporto di persone di proprietà e condotti da

persone che abbiano compiuto il 70° anno di età, qualora non

possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni;

 

a3) autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale ai sensi delle

lettere f) e g) dell’art. 54 del Codice della Strada;

 

a4) veicoli i cui proprietari siano in attesa di consegna di un nuovo

veicolo non sottoposto alle limitazioni regionali alla circolazione vigenti

e in grado di esibire idonea documentazione che attesti l’avvenuto

acquisto da parte dell’intestatario del mezzo stesso;

 

a5) veicoli appartenenti alle associazioni o società sportive iscritte a

federazioni affiliate al CONI o altre federazioni riconosciute

ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con

dichiarazione del presidente indicante luogo e orario della

manifestazione sportiva nella quale l’iscritto è direttamente

impegnato e quelli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi

con dichiarazione del presidente della rispettiva federazione

indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale

l’iscritto è direttamente impegnato;

 

2. di stabilire che le deroghe temporanee di cui al punto 1 si applicano alla

stagione invernale 2018/2019, con temine di applicazione al 31 marzo 2019;

 

3. di sostituire al punto C) “Esclusione dalle limitazioni alla circolazione”

dell’Allegato 2 al documento di aggiornamento del PRIA 2018 di cui alla

d.G.R. n. 449/2018 la nota di spiegazione della dicitura “efficaci ** sistemi di

abbattimento delle polveri sottili” con la seguente “**per efficace sistema di

abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un

valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato

dalla normativa per la classe emissiva successiva rispetto alla limitazione

vigente introdotta, come riportato sulla carta di circolazione”;

 

4. di prevedere che le procedure di applicazione dei livelli di attivazione e

disattivazione delle misure temporanee tengano conto di eventuali

previsioni meteorologiche non univoche e convergenti, sulla base degli

scenari di qualità dell’aria previsti, provvedendo alla tempestiva

comunicazione dell’esito della valutazione con apposito comunicato

regionale;

 

5. di adeguare le procedure di “Rientro al livello verde” di nessuna allerta di

cui alla lettera A) dell’Allegato 2 alla d.G.R. n. 7095/2017, prevedendo che il

controllo dei dati rilevati dalle stazioni avvenga quotidianamente, a partire

dal 1° dicembre 2018;

 

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi

allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web

istituzionale dell’ente www.regione.lombardia.it .

…”